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Segnalazione illeciti

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 NELL’AMBITO DEL TMB-GEIE

Il TMB-GEIE ha implementato un sistema per la ricezione e la gestione di segnalazioni – pervenute dal personale dipendente o distaccato e/o da soggetti terzi legittimati – relative ad eventuali violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, violazioni delle norme interne (regole di condotta contemplate nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nelle Linea Guida Anticorruzione, nel Codice di Comportamento e, più in generale, nel corpus normativo aziendale), condotte illecite ed irregolarità circa la conduzione delle attività del TMB-GEIE.
 
In particolare, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e, per quanto compatibile, dall’art. 17 della c.d. Loi Sapin II inerente “les Enquêtes internes anticorruption”, il TMB-GEIE ha attivato un canale di segnalazione interno che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
 
La gestione del canale di segnalazione è affidata all’Organismo di Vigilanza secondo le forme previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dalla procedura recante “Gestione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937” adottati dal TMB-GEIE. 
 
In particolare, in un primo momento, solo il Coordinatore dell’Organismo di Vigilanza, esterno al TMB-GEIE, è abilitato a prendere visione del contenuto della segnalazione; soltanto nell’ipotesi in cui egli non ravvisi conflitti di interesse può autorizzare anche gli altri componenti l’Organismo a prenderne visione. In caso contrario egli è autorizzato a procedere con le verifiche in autonomia ed a riferirne gli esiti, a seconda dei casi, direttamente al Direttore Gerente, al Comitato delle Concessionarie o all’Assemblea dei Membri.
Le limitazioni sopra indicate derivano dalla configurazione del programma e possono essere modificate soltanto dal Coordinatore dell’Organismo di Vigilanza.
 
COME EFFETTUARE SEGNALAZIONI
 
Il segnalante può effettuare la segnalazione all’Organismo di Vigilanza del TMB-GEIE mediante una delle seguenti modalità, alternative tra loro:
 
1) in forma scritta tramite piattaforma crittografata, accessibile al seguente link 
https://tunnelmb.segnalazioni.net
 
2) in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza ovvero con il solo Coordinatore entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell’incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura dell’Organismo di Vigilanza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In quest’ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
 
Qualora il Coordinatore l’Organismo di Vigilanza risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto. In particolare, lo stesso potrà rivolgersi direttamente all’ANAC tramite il canale di segnalazione dalla stessa messo a disposizione e raggiungibile tramite il link che segue: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ 
 
CHI PUÒ INVIARE SEGNALAZIONI
 
Le segnalazioni possono essere effettuate:
a) dai dipendenti, a qualsiasi titolo, del TMB-GEIE compreso il personale distaccato dalle Società concessionarie SITMB ed ATMB ;
b) dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (collaborazioni organizzate del committente), che svolgono la propria attività lavorativa in favore del TMB-GEIE;
c) dai lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del TMB-GEIE;
d) dai liberi professionisti e dai consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso il TMB-GEIE;
e) dai volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il TMB-GEIE;
f) dai Membri del Contratto di Gruppo e dalle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore del TMB-GEIE, anche in via di mero fatto.
 
OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI
 
Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione:
a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;
b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, del Codice di Comportamento o delle Linee Guida Anticorruzione adottati dal TMB-GEIE, che non rientrano nelle ipotesi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono;
c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto. Tra questi:

  • Sicurezza dei trasporti;

  • Tutela dell’ambiente;

  • Sicurezza e conformità dei prodotti;

  • Appalti pubblici;

  • Salute Pubblica;

  • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

  • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

  • Protezione dei consumatori;

  • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.


d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere c), d) ed e).
 
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Al fine di migliorare l’efficacia dell’istruttoria, si incoraggia l’invio di segnalazioni contenenti tutte le informazioni di cui si dispone nella maniera più chiara e completa possibile e rappresentando gli elementi utili e opportuni per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. 
È particolarmente importante che la stessa sia inviata tempestivamente e includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante
• una descrizione dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
elementi identificativi del Segnalato (o dei Segnalati), per quanto noti, o elementi che possano consentirne l’identificazione;
nominativi di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• messa a disposizione, se in possesso, di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione
Sono escluse dalle violazioni segnalabili:
• le notizie prive di fondamento;
• informazioni già di dominio pubblico;
• dati acquisiti sulla base di indiscrezioni o fondate su voci correnti;
contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano al rapporto individuale di lavoro della persona segnalante;
rivendicazioni da parte di rappresentanti di organizzazioni sindacali i quali operino in detta veste.
Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza; in particolare, il TMB-GEIE prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).
 
TUTELE
 
La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:
1. quando il rapporto giuridico di cui sopra è in corso;
2. quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
3. durante il periodo di prova;
4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
 
Oltre al soggetto segnalante, le tutele si applicano anche ai seguenti soggetti:
• al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione ed operante all’interno del medesimo contesto lavorativo); 
• alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che sono legate a quest’ultima da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; 
• ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
• agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.
 
Le tutele hanno efficacia solo se
• al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del Decreto; 
• la segnalazione è stata effettuata conformemente ai requisiti previsti dal Decreto
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